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I danneggiamenti alla vettura vengono accertati dalla società incaricata nell arco di dieci giorni dalla messa a disposizione della medesima, attraverso criteri stabiliti dall associazione statale tra le società assicurative, e il pagamento avviene nell arco di quindici giorni dalla verifica tecnica.

Cosa si intende per firma digitale?

Una descrizione a livello legislativo di firma digitale è prevista dall art. 1 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (ordinamenti a livello legislativo e procedure in ambito di documenti amministrativi, chiamato Testo Unico di Documentazione Amministrativa) che prevede siffatta spiegazione:

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la firma digitale è una firma elettronica idonea che si basa su una struttura di chiavi non simmetriche a coppia, una comune e una riservata, che permette al responsabile mediante la chiave riservata e al consegnatario mediante la chiave comune, di rendere evidente e di controllare l origine e la natura di un atto a livello informatico o di una serie di documentazioni informatiche.

Siffatta firma può essere leggera o pesante, in base al livello di certezza e sicurezza che assicura.

Quella pesante possiede i determinati elementi:

- è collegata in modo unico al firmante;
- è capace di accertare il firmante;
- è generata con strumenti attraverso i quali il firmante può avere il controllo totale;
- è congiunta alle informazioni a cui fa riferimento in maniera da permettere si identificare qualsiasi eventuale variazione di suddette informazioni.

Purché vi siano siffatti elementi, la siffatta firma pesante deve essere validata da un Istituto certificatore a livello esterno, attraverso procedimenti severi e "certificati" accertati mediante una lista pubblica, ed esplicitamente nominato per ciò (come la Camera di Commercio), e deve garantire determinate caratteristiche a livello tecnico e materiale (ovvero che il firmante, sia l unico che conosca la chiave privata per attivare il procedimento di firma).

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In riferimento alla direttiva italiana, che ha ricevuto disposizioni in base alla suddetta firma derivate in ambito europeo, soltanto se vi sono i suddetti elementi, la firma digitale può avere la stessa validità di quella originale e può rendere la documentazione valida secondo legge.

La firma digitale leggera, invece, non si può paragonare a quella originale e non è adatta a rendere la documentazione valida secondo legge, poiché non vi è un istituto certificatore a livello esterno. La medesima può essere utilizzata in circuiti limitati, in cui due o più persone decidono il valore da concedere a siffatta firma allo scopo di accogliere determinate documentazioni, accertando che derivino dall intestatario ( come istituti societari, bancari o assicurativi che concedano alla clientela delle dotazioni di firma elettronica al fine di accertare delle documentazioni).

In che modo opera la firma digitale?

La suddetta firma, sia "leggera" che "pesante", è formata da un apparato a "chiavi asimmetriche" (o a "chiave a livello pubblico" o a "chiave doppia"), in realtà due sequenze di segni alfanumerici, intenzionalmente creati, di cui una posseduta soltanto dal firmante (chiave segreta), e l altra posseduta da tutti (chiave pubblica). La chiave segreta è utile ad applicare la firma, quella pubblica ad accertare che la documentazione derivi realmente dal responsabile.

La messa in sicurezza di un determinato apparato consiste nel fatto che a qualsiasi chiave pubblica è collegata solo una chiave privata, e che, con l acquisizione soltanto della chiave pubblica, non si può assolutamente riconoscere la chiave privata.

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Per offrire la correlazione tra "chiave pubblica" e "chiave privata" come pure il responsabile delle chiavi in capo alla persona firmante, si fa riferimento ad un istituto Certificatore (come InfoCamere o Poste Italiane), una terza persona il cui obbligo a livello istituzionale è tuttavia quello di offrire la sicurezza del responsabile delle chiavi pubbliche (mediante i "certificati") e di rendere evidenti tutte le chiavi pubbliche (mediante un registro a livello telematico).