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Le circostanze di arresto in flagranza e di fermo per delitto sono, per il diritto processuale in ambito penalista, due procedure momentanee condizionanti la libertà individuale – le cosiddette misure preventive - la cui materia in ambito legislativo si ritrova nel Titolo VI del Libro V del codice di procedura penalista. Siffatte circostanze vengono attuate dalle persone che possono usufruire del codice e soltanto in determinate situazioni di bisogno e premura.
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L arresto e il fermo di cui si parla sono considerati misure preventive poiché quasi sempre, benché non obbligatoriamente, vengono seguiti da una misura cautelativa individuale quale, a livello dimostrativo, la custodia cautelativa in prigione. Le medesime situazioni di arresto e fermo sopracitate, trovano poi riscontro a livello costituzionale nell art. 13 Cost., che dopo aver stabilito il principio di intangibilità della libertà individuale (comma 1) e l inammissibilità di modelli restrittivi della libertà individuale se non per azione motivata dal giudice e soltanto nelle situazioni e modalità previste dalla legislazione (comma 2), al comma 3 sancisce che «In circostanze particolari di bisogno e premura, previste categoricamente dalla legislazione, l autorità di pubblica sicurezza può applicare delle disposizioni momentanee, che devono essere inoltrate nell arco di 2 giorni al giudice e, se quest ultimo non le approva nell arco dei successivi 2 giorni, sono da ritenersi annullati e non possiedono nessun effetto».
L arresto in flagranza di illecito è attuato, generalmente, da ufficiali e polizia giudiziaria (artt. 380 e 381 c. p. p.). L art. 383 c. p. p., al primo comma, stabilisce che i soggetti privati hanno la possibilità - si tenga presente che non sono obbligati - di effettuare l arresto in flagranza soltanto nelle situazioni di arresto obbligato stabilite dall articolo 380 c. p. p. e purché riguardi crimini che possano essere perseguibili d ufficio.
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Il soggetto che ha effettuato l arresto deve senza ritardare dare in custodia la persona arrestata e gli oggetti che costituiscono la prova del reato agli agenti della polizia giudiziaria che stendono il documento che attesta l avvenuta consegna rilasciandone una copia (art. 383 comma 2).
Il PM non può ordinare siffatto arresto se non nei casi di illeciti compiuti durante l udienza ex art. 476 comma 1 c. p. p.(si faccia riferimento per esempio, all udienza nella quale il padre della ragazza violentata tira fuori una pistola uccidendo il presunto violentatore accusato) e quando opera come cittadino privato, nelle circostanze e nelle modalità previste dal già menzionato art. 383 c. p. p..