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L illecito di usura (art. 644 c.p.) si ha quando un soggetto si fa donare o garantire, in qualsiasi modo, per sé o per terzi, in cambio di contanti o di altri servizi, interessi o altri benefici di usura. L illecito di usura è sanzionato con la detenzione da uno a sei anni e con l ammenda da € 5.000 a € 30.000.
La medesima sanzione si applica a chi agisce in veste di intermediario.
La normativa decreta il margine superato il quale il tasso di interesse é sempre di usura (L. 7.3.1996, n. 108).
Sono inoltre considerabili di usura gli interessi, anche quelli che rispettano tale margine, e gli altri benefici o ricompense che, considerando i reali fattori dell azione e l interesse medio applicato per manovre simili, sono in ogni caso non commisurati alla concessione di contanti o di altri servizi, o alla funzione di intercessione, se chi li ha concessi o garantiti ha problemi di natura economica o finanziaria.
Ai fini della quantificazione della rata di interesse di usura si considerano le richieste, pagamenti di qualsiasi tipo e dei costi, non inclusi quelli per tributi e contributi, connessi all elargizione del denaro.
Le punizioni sono state prolungate da una terza parte alla metà nei casi in cui:
il responsabile ha operato nell ambito di una funzione lavorativa, in banca o come intermediario della finanza mobiliare;
il responsabile ha preteso come garanzia compartecipazioni o parti di società o di imprese o beni di tipo immobiliare;
l illecito è compiuto a svantaggio di soggetti particolarmente bisognosi;
l illecito è compiuto a svantaggio di imprenditori, specialisti o artigiani;
l illecito è compiuto da individuo condannato con sanzione finale alla misura preventiva della vigilanza straordinaria nell arco di tempo stabilito per l attuazione e fino a tre anni dall attimo in cui l attuazione ha avuto fine.
Nell ipotesi di punizione, o anche di negoziazione, è sempre disposto il sequestro degli oggetti che rappresentano l ammontare o guadagno derivante dall illecito o di contanti, oggetti e proventi di cui il colpevole dispone anche a causa dell intermediazione di un soggetto per un entità corrispondente al costo dei tassi di interesse o degli altri benefici o ricompense di usura, esclusi i diritti dell individuo danneggiato dall illecito e le riconsegne e il rimborso dei danneggiamenti.
Deterioramento, rottura di impianti di informatica o di telematica.
L art. 635 c.p. (deterioramento) stabilisce che chi demolisce, dissolve, rovina o determina, totalmente o parzialmente, l inutilizzazione di beni mobili o immobili di altri è sanzionato, a querela della parte lesa, con la detenzione fino a un anno o con l ammenda sino a 309 euro.
La punizione per l illecito di deterioramento consiste nella detenzione da sei mesi fino a tre anni, e si prosegue d ufficio, se l illecito è compiuto:
usando la forza sull individuo o con intimidazioni;
da parte di titolari in circostanze di chiusure, o da dipendenti che scioperano, o in caso di impedimento di prestazione d opera pubblica o di pubblica esigenza (art. 331 c.p.);su costruzioni pubbliche o adibite all utilizzo collettivo o all attività religiose o su beni di importanza sul piano storico o artistico dovunque si trovino o su beni immobili collocati nella zona dei centri storici, o su beni che si trovano in uffici o costruzioni pubbliche, o in regime di confisca o requisizione, o mostrate per esigenza o per prassi o per assegnazione alla pubblica credenza, o adibite al pubblico ufficio o utilizzo, tutela o venerazione;
riguardo a terreni adibiti all irrigamento;
su arbusti di viti, di piante o alberi di frutti, o riguardo boscaglie, zone verdi o foreste, o su serre boschive riservate per la riforestazione.
Lo specifico caso di deterioramento di impianti di informatica o telematica è regolato dall art. 635-bis c.p.: chi demolisce, rovina o determina, totalmente o parzialmente, l inutilizzo di impianti di informatica o telematici di altri, o applicazioni, dati o notizie di altri, è sanzionato, eccetto che l azione sia configurabile come un più pesante illecito, con la detenzione da sei mesi a tre anni. Qualora si verifichi una o più delle suddette condizioni, o se l azione è compiuta con uso smodato del ruolo di addetto all impianto, la punizione è la detenzione da uno a quattro anni.