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i fattori costitutivi dell illecito
quando si parla di illecito ci si riferisce genericamente a "ogni fattispecie cui l insieme legislativo ricollega come effetto una punizione penale".ogni illecito é composto da un fattore obiettivo ed uno individuale. il fattore obiettivo è in genere formato da tre elementi: il comportamento, la circostanza, e la relazione causale. il comportamento si palesa in un gesto o in una disattenzione uniformati dalla legge che regola l illecito. laddove la nozione di comportamento è chiaramente comprensibile, la circostanza è materia di molteplici interpretazioni teoriche.
possiamo affermare, in ogni caso, che la circostanza è la normale conseguenza del comportamento dell uomo importante per la legge. quest ultima, per di più, non sempre è fondamentale giacché la normativa disciplina anche illeciti sprovvisti di circostanza (definiti di mero comportamento).
perché vi sia la relazione causale (art. 40 c.p.), in ultimo, è indispensabile che il comportamento abbia causato la circostanza. pure a tal proposito esistono differenti interpretazioni da parte della dottrina tra cui la tesi della condicio sine qua non, quella della relazione causale proporzionata e quella che si fonda sui principi scientifici generali ed elementi di statistica.
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genericamente il fattore individuale dell illecito (artt. 42 e 43 c.p) si palesa nell intenzione legittima di compiere un crimine.
il fattore individuale può essere composto dall intenzione, dalla negligenza o dalla involontarietà.
vi è l intenzione nel caso in cui l individuo manifesta il suo comportamento con risolutezza ed è cosciente della circostanza; in altri termini, vi devono essere l intenzione di compiere il gesto e la cognizione delle sue conseguenze.
la negligenza, al contrario, si ha nel caso in cui l individuo, pur manifestando il suo comportamento intenzionalmente, non ha auspicato che dovesse aver luogo la circostanza, ed essa è dunque provocata da trascuratezza o incoscienza o inesperienza (negligenza generale), o per infrazione di norme, ordinamenti, disposizioni o regolamenti (negligenza particolare). per poter dare una definizione di involontarietà si può affermare che il reato involontario è quello compiuto non intenzionalmente (determinazione), né in opposizione alla volontà (errore), ma al di là di essa. il codice penale regola soltanto il delitto involontario (v. art. 584 c.p.), che ha luogo nel caso in cui con gesti tesi a colpire o a generare ferite alla persona si provoca il decesso della parte lesa.