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L art. 90 della l. 633/41 difatti stabilisce che qualsiasi fotografia deve possedere: il nominativo di chi possiede i diritti a livello economico (fotografo, datore o chi commissiona l opera); la data di riproduzione della foto, e - se la fotografia rappresenta un opera d arte -; anche il nominativo del suo artefice.
In assenza di siffatti dati, le fotografie non vengono considerate illegali a meno che il fotografo (o il suo datore) non accertino la cattiva intenzione di chi le ha effettuate. Le FOTOGRAFIE ARTISTICHE, mentre, in riferimento all art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (con aggiornamento dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), acquisito nella nostra legislazione con la l.16.2.1953, n. 247, sono ritenute alla stessa maniera delle opere ingegnose e creative e la loro difesa non è sottoposta a nessuna formalità (come l indicazione di chi ne detiene i diritti e la data di creazione).
Non soltanto questo, ma la difesa arriva fino al settantesimo anno seguente alla scomparsa dell autore, e non al ventennio dalla creazione.
Per i RITRATTI, in conclusione, la legislazione prevede che chi vuole presentare, duplicare o commerciare la foto di un soggetto, deve in primis avere il permesso della medesima (art. 96 l. 633/41).
Il permesso non è utile se si tratta di un soggetto notorio o se la persona viene fotografata per mezzo di qualche incarico pubblico che riveste, o per motivi di giustizia o di polizia, o anche per ragioni scientifiche, didattiche, culturali, oppure se la produzione è connessa a vicende, eventi, feste di carattere pubblico o che sono avvenute pubblicamente (art. 97 l. 633/41), tranne che la riproduzione o la commercializzazione provochino pregiudizi e danni morali al soggetto ritratto.
Se viene raffigurato un soggetto pubblico, la sua foto non può essere usata - senza il dovuto permesso - per scopi differenti dal dare annunci o comunicazioni sulla medesima persona.
Sistemi informatici, software, codici, layout - Come per le opere ingegnose pure la creazione di software e codici a livello informatico è salvaguardata dal diritto d autore.
È da evidenziare che, in tal caso più che in altri, quasi sempre l opera è di proprietà di una persona diversa da colui che ha concretamente creato i codici. Accade ciò in quanto coloro che lavorano alla realizzazione di siffatti programmi informatici sono connessi da una relazione lavorativa con le aziende di software, a cui competono dunque tutti i diritti di diffusione e commercializzazione.
La vigente legge 248/00 prevede determinate situazioni di illecito per l imitazione e la pirateria a livello informatico. La trasgressione della normativa sul diritto d autore comporta prevede multe penali e particolarmente gravi, principalmente se chi usa illegalmente l opera altrui lo fa con scopo speculativo.
Infine, qualsiasi opera ingegnosa che si trova su Internet è di proprietà del suo autore e non la si può riprodurre o trarne profitto in nessuna maniera senza il permesso del proprio autore, che ne consenta - magari disciplinandolo - l uso.
Il copyright presente in numerosi siti (con il nominativo dell autore o di chi ne detiene i diritti a livello economico, nonché la data) rinforza e rende chiara la tutela dell opera, ma pure in assenza di ciò non ci è permesso di imitare o ricopiare pezzi di opere che sono in rete, tenuto anche conto che, per identificare chi copia, basta semplicemente utilizzare il motore di ricerca. Cosa sono il deep linking e il framing e quando sono permessi?
Bisogna prima di tutto differenziare i diversi tipi di link esterni (collegamenti internet differenti da quello che si sta esaminando):
surface linking - è il tradizionale link che permette di spostare il soggetto alla home page di un altro sito. deep linking – invece rimanda alla finestra di un altro sito, ma differente dalla prima. framing - usa il sistema a frame di un sito e fa apparire, all interno di uno dei riquadri (generalmente la principale, quella riservata al contenuto), la finestra di un altro sito.
Il SURFACE LINKING è quasi sempre permesso, e non vi sono circostanze contrarie in ambito giurisprudenziale, poiché è sicuramente interessamento di un sito quello di essere "proposto" da altri, incoraggiando in questo modo una maggiore visibilità.
Sul DEEP LINKING mentre si dibatte. Per la maggior parte è considerato reato poiché, se si salta l home page, per ritrovarsi esplicitamente al contenuto del sito esterno, quasi sempre si fa in modo che quest ultimo non abbia più i benefici di carattere pubblicitario generalmente evidenziati soprattutto nella pagina di saluto.
Ciò nonostante le disposizioni giurisprudenziali sono ancora molto discordanti. Quelle a favore di siffatto sistema di collegamento ipertestuale si concentrano sul fatto che non compaiono forme di illegalità o competitività disonesta laddove risulta evidente, al visitatore, che si è su una pagina differente da quella che si stava consultando, pure tenuto conto che la prassi di rivolgere a pagine interne di un altro sito è molto generale e peculiare del Web, sin dalla sua nascita.
Sulla illegalità del FRAMING non vi sono mentre molte contrarietà, a patto che la pagina esterna viene evidenziata all interno del sistema grafico del sito che si sta consultando, inducendo in questo modo il visitatore a sostenere di non esserne mai uscito e provocando nel medesimo un caos totale in base all identificazione dell autore della medesima pagina. Per la giurisprudenza, siffatta circostanza determinerebbe una tipologia di competitività disonesta, cosi come stabilita dall art. 2598 codice civile.