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L ingiuria deve interessare l opinione su un altro individuo. La divulgazione a più soggetti, ossia l esposizione ad almeno due soggetti del gesto ingiurioso; è fondamentale che tali soggetti colgano il gesto ingiurioso.
Il reato ha luogo, esattamente, con l intuizione da parte dei due o più soggetti del gesto ingiurioso. Teoria e organi giurisdizionali considerano quietamente che la divulgazione di informazioni ingiuriose tramite il web rinforzi, come minimo, le condizioni dell illecito disciplinato dall art. 595 comma 3 c.p.
Difatti anche se il responsabile introduce le notizie sul web, il gesto è, chiaramente, volto a danneggiare la dignità e la stima. In merito particolarmente all illecito di ingiuria, è invero risaputo che esso ha luogo anche se la diffusione a più soggetti e/o l intuizione di questi ultimi delle notizie non siano simultanee (alla divulgazione ) e del contesto (tra di loro), essendo in grado i riceventi di essere addirittura molto distanti gli uni dagli altri, o dal responsabile.
In più, nell ipotesi in cui il responsabile dia origine o impieghi un sito Internet, la divulgazione va considerata indirizzata ad un numero indefinito di individui. Ne consegue che la divulgazione via web di informazioni concretamente dannose alla considerazione rinforza uno dei casi acutizzati di cui all art. 595 c.p. ( comma terzo che disciplina l ingiuria prodotta con tutti gli altri strumenti pubblicitari).
Pure in tale ipotesi la peculiare diffusione dello strumento utilizzato per divulgare le notizie ingiuriose comporta che il responsabile diviene degno di una più pesante sanzione penale. Falsa accusa.
L articolo 368 c.p. sanziona “tutti coloro che, con notifica, reclamo, domanda o ricorso, anche se ignota o sotto ingannevole nome, indirizzata agli organi giudiziari o ad altri organismi che a quest ultima debba comunicarne, imputano di un illecito un soggetto non colpevole, o ricostruisce a suo carico le prove di un illecito, è sanzionato con la detenzione da due a sei anni.
La punizione è maggiore se s incrimina qualcuno per un illecito per il quale la normativa prevede la detenzione per almeno dieci anni, o un altra punizione più pesante.
La detenzione è da quattro a dodici anni, se dall illecito scaturisce una pena alla carcerazione per più di cinque anni; è da sei a venti anni, se al gesto consegue la pena di carcere a vita. Per quanto concerne il fattore mentale, sono pretese la consapevolezza e l intenzione di imputare di un illecito un individuo del quale si conosce la non colpevolezza.
La dottrina giurisprudenziale, in modo praticamente unanime, stabilisce che la non vera notifica di perdita di un assegno perfezioni il reato di falsa accusa, poiché si attribuisce al beneficiario del titolo, che potrebbe facilmente scoprire il possessore del conto e riconsegnare il modello, l illecito di rapina o acquisizione di merce rubata.
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L art. 581 c.p. stabilisce che chi colpisce qualcuno, se al gesto non consegue una patologia fisica o mentale, è sanzionato, a denuncia della parte lesa, con la detenzione fino a sei mesi o con l ammenda fino a lire seicentomila. Dunque, il colpo può consistere in un gesto aggressivo che non ha effetti dannosi. Il fattore psichico coincide con la cosciente intenzione di picchiare qualcuno.
Il comportamento consta nel superare i modi di fatto eseguendo l aggressività corporea su parti fisiche dell altro soggetto. L azione di malmenare, cioè di percuotere, irritare, pestare, dare botte e affini, costituisce uno specifico modo di agire e determina un comportamento peculiare, laddove le botte rappresentano un illecito di carattere condizionato (la violazione individuale è invece di carattere svincolato); gli strumenti lesivi possono essere ordinari (con le mani, i piedi, ecc.) o differenti strumenti dannosi (pietre, mazze, sferze, tomi).
Il fatto coincide con il gesto, l illecito di botte è di semplice comportamento o di forma. Le conseguenze del colpo difatti possono essere completamente mancanti, o coincidere con una percezione di dolore, un regresso vasomotorio senza tumefazioni o ematomi, paura e irritazione, che si scompaiono velocemente.