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Nelle tipologie d individui che sono implicati nell accusa di aver compiuto un azione dannosa bisogna fare una distinzione tra la figura del sinistrato e quella dell individuo inattivo. La prima tipologia si riferisce a colui per il quale l illecito comporta uno stimabile danneggiamento al matrimonio.
L individuo inattivo coincide con il proprietario dei beni o vantaggi protetti dalla legge penale, che è oltraggiato o messo a rischio, in maniera diretta e tempestiva, dal comportamento di chi agisce. Tale comportamento si manifesta con quattro differenti modi di attacco a un bene mobile o immobile di un altro soggetto:
la devastazione provoca il totale sfacelo del bene nella sua entità concreta; la disgregazione concerne i beni mobili e consta nel rilevare l oggetto dalla possibilità d impiego del beneficiario in maniera tale che quest ultimo non possa più riaverlo; il danneggiamento implica una variazione in peius dell oggetto.
Per quanto concerne, in base alla dottrina giuridica, l alterazione del bene o il fatto di sporcarlo si può definire danneggiamento nel caso in cui la riconsegna in bune condizioni non avviene; l impossibilità d uso provoca l inservibilità del bene in rapporto al suo primario ruolo, totale o parziale, e anche soltanto per breve tempo.
Dal punto di vista individuale, per identificare l illecito bisogna che vi sia stata la consapevolezza e l intenzione di demolire, danneggiare, dissolvere o rendere inutilizzabili beni mobili di altri.
Danni a impianti di informatica o telematici. Lo specifico caso di danni a impianti di informatica o telematica è disciplinato dall art. 635-bis c.p.: colui che demolisce, rovina o rende, totalmente o parzialmente, inutilizzabili impianti di informatica o telematica degli altri, o strumenti, notizie o elementi degli altri, è sanzionato, eccetto che il gesto rappresenti più pesante illecito, con la detenzione da sei mesi a tre anni.
Qualora abbia luogo una o più delle situazioni sopra citate, oppure se il gesto è effettuato con vizio del ruolo di addetto dell impianto, la punizione è la detenzione da uno a quattro anni. L illecito di oltraggio è disciplinato dall art. 594 c.p. che punisce qualunque persona che oltraggi la dignità o la rispettabilità di un individuo presente; per manifesta supposizione del secondo comma, dell illecito è responsabile anche colui che esegue il gesto tramite mezzi telegrafici o telefonici, o con elaborati o rappresentazioni grafiche, volti all individuo oltraggiato.
Riguardo al comportamento, occorre dire che, insieme all oltraggio orale, conta anche quello di tipo figurativo, compiuto, cioè, utilizzando documenti, rappresentazioni o arnesi dal senso chiaramente oltraggioso alla dignità e la rispettabilità dell altro.
In teoria, insieme all oltraggio diretto si presenta anche quello di tipo indiretto, che consta nell ingiuriare un individuo tramite insulti diretti a soggetti collegategli da rapporti di consanguineità o confidenza, e quello riflesso, che consta in un insulto che, dopo aver danneggiato l individuo cui era rivolto, ferisce anche un altro soggetto.
Si è affermato che l insulto deve essere portato a termine, nell illecito di oltraggio, al cospetto della parte lesa; si dibatte sulle modalità d essere di questa partecipazione. Qualcuno afferma che sarebbe sufficiente una semplice relazione oggettiva di intervento della parte lesa e di sua vicinanza a colui che oltraggia.
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Altri pensano che alla partecipazione di tipo oggettivo dovrebbe congiungersi anche la condizione di comprensione dell insulto. In base alla dottrina giurisprudenziale maggioritaria, concludendo, alla partecipazione fisica deve unirsi anche la concreta comprensione dell insulto, che rappresenterebbe dunque l istante in cui ha luogo l illecito.
A tal proposito la teoria giurisprudenziale ha considerato esistente l illecito di oltraggio anche nell ipotesi in cui l individuo che subisce, non avendo piene capacità uditorie o per disattenzione o fragori disturbanti, non abbia compreso lo specifico significato delle comunicazioni a lui dirette, ma ne sia stato subito avvisato da altri soggetti partecipanti.
Per quanto concerne il profilo individuale, basta la sola intenzione generale, ossia la consapevolezza e la risolutezza del gesto consistente nell intonazione o redazione di parole o dell attuazione di azioni oltraggiose con la cognizione del loro carattere ingiurioso.
E pretesa la cognizione del cospetto della parte offesa. Difatti lo sbaglio sulla sua partecipazione, ossia il considerarlo non presente nell attimo in cui si compie l oltraggio, estromette l intenzione e dunque l illecito, esclusa la circostanza che nel gesto possa presentarsi il differente reato di ingiuria, ove siano partecipi più individui.
Il soggetto responsabile del suddetto illecito è sanzionato con la detenzione fino a sei mesi o con l ammenda fino a euro 516. Ingiuria.
L illecito di ingiuria, disciplinato dall art. 595 c.p., è incluso nella parte riguardante i reati contro la dignità e consta nel gesto di chi, esprimendosi con più individui, oltraggia il giudizio di soggetto al momento assente. E fondamentale che vi siano tre condizioni.
Non presenza dell oltraggiato: nell ingiuria, difatti, la parte offesa non deve essere capace di rilevare le parole ingiuriose.