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Il legale ha ottenuto nel mese di ottobre 2010 il grado di “Pacificatore Professionista” con certificato concesso dall Istituto Lodo Arbitrale, organo di formazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Dall anno 2011 è registrata nelle tabelle degli intermediatori autorizzati presso l Organo di Riappacificazione dell Ordine dei Legali della città. Spieghiamo in breve la norma che regolamenta l organo istituzionale dell intermediazione.
Norma. Attraverso la Legge delega del 18 giugno 2009 n. 60 il Parlamento ha nominato il Governo a programmare le regole della intermediazione e della riappacificazione nelle contese in ambito civile e commerciale, coerenti con le norme in ambito comunitario. Con la legge del 4 marzo 2010 n. 28 il Governo, nel concretizzare la legge delega, ha programmato le regole della disciplina, circoscrivendone i confini, la regolamentazione di accesso e i diversi provvedimenti.
La legge ha in conclusione obbligato, a partire dal marzo 2011, l appello alla intermediazione in tutte le contese a livello civile e commerciale (escludendo alcune discipline), con l esito che un soggetto in contesa con altri, prima di affidarsi al giudice, dovrà obbligatoriamente imboccare la strada della intermediazione per tentare di chiarire il caso fuori dal tribunale.
Spiegazione e Settori Applicativi.
Dopo aver definito ciò sorge spontaneo chiedersi cosa sia l intermediazione e quali siano le sue finalità.
L art. 1 lett.a) della disposizione legislativa n. 28 chiarisce in maniera esatta cosa si intende per intermediazione: ossia “ L azione esercitata da un terzo imparziale e neutro e indirizzata a sostenere due o più individui sia per raggiungere un intesa amichevole quando esiste una contesa, sia per formulare un parere per risolvere la medesima contesa”.
Dunque l intermediazione è una contrattazione che si verifica al cospetto e con l aiuto di un terzo imparziale e neutrale, che ha il dovere di comprendere qual è il bisogno essenziale dei soggetti e di condurli ad un intesa che soddisfi ambedue, con l augurio che siffatta intesa costituisca il basamento per una pianificazione tranquille e di collaborazione per le future relazioni tra le medesime.
Intermediazione e riappacificazione.
Perno principale della procedura di intermediazione è l intermediatore, che l art. 1 lett. b) del provvedimento circoscrive come “il soggetto o i soggetti fisici che, da soli o collettivamente, si occupano dell intermediazione essendo privi in tal caso della facoltà di dare pareri o disposizioni limitative per i riceventi della medesima prestazione”.
Perciò l intermediatore da solo o in gruppo può soltanto sostenere i soggetti per giungere ad un intesa amichevole, ma non ha la facoltà di dare pareri o disposizioni che possano limitare i soggetti: difatti l intermediatore non è rappresentato da un giudice.
L applicazione dell art. 5 enuclea le discipline per cui la legislazione rende obbligatorio l appello preventivo alla intermediazione: essa chiarisce “Colui che vuole intraprendere un azione inerente una contesa in ambito condominiale, diritti effettivi, ripartizione, eredità, accordi familiari, affitto, comodato d uso, locazione di imprese, rimborso danno che deriva dal movimento di auto e natanti, da responsabilità a livello medico e da calunnia mediante stampa o altro strumento pubblicitario, stipule contrattuali assicurative, bancarie e finanziarie, è obbligato preventivamente ad attuare la procedura di intermediazione.....”
NOTA: il D.L. 225/2010 tramutato nella Legge 26 febbraio 2011, n. 10 dispone una limitazione alle discipline della intermediazione decretando che le contese condominiali e di rimborso danno che provengono dal movimento di auto e natanti, attese dall art. 5, diverranno necessarie solo a partire dal 20 Marzo 2012.
Peculiarità Calcolo Costi e Tariffe della Intermediazione Civilista. Come avviene l Intermediazione. La richiesta si effettua attraverso una domanda agli organi di intermediazione registrati presso il Ministero della Giustizia.
Se il soggetto o i soggetti in contesa non si rivolgono all istituto di intermediazione ma direttamente al giudice, il medesimo rimarca d ufficio siffatta mancanza (non al di là della prima udienza) e fissa per i soggetti un termine di 15 giorni di tempo per presentare la richiesta di intermediazione.
La procedura di intermediazione, in base all art. 6, ha una andamento che non supera i 4 mesi, in cui l intermediatore programma colloqui sia con ambedue le parti che individualmente; se l intermediazione risulta positiva e i soggetti arrivano ad un intesa amichevole, l intermediatore stende un verbale a cui viene affiancato l atto di intesa (redatto dai medesimi soggetti e dai loro legali).
Intermediazione e riappacificazione. Quando non vi è intesa tra i soggetti, l intermediatore può, di sua spontanea volontà (anche se non è obbligato), estendere un parere di intermediazione, che viene annunciata ai soggetti; se tuttavia i soggetti gliene fanno unanime appello, l intermediatore deve programmare un parere di riappacificazione.
In ambedue le situazioni il parere espresso dall intermediatore può essere respinto dai soggetti; in tal caso l art. 13 presume degli effetti.
Siffatta normativa sancisce che nel momento in cui la procedura che stabilisce la sentenza attiene totalmente al contenuto del parere del intermediatore, il legislatore non ammette il risarcimento dei costi sostenuti dai soggetti vincitori che hanno respinto il parere e la pena al risarcimento dei costi effettuati dai soggetti perdenti, e ripone su di loro i costi per l indennizzo corrisposto all intermediatore ed al legale delegato per analizzare temi di natura tecnica (come: ingegnere, geometra e cosi via).
Se la disposizione del legislatore non coincide del tutto, ma soltanto in parte, al contenuto del parere, il legislatore, se vi sono particolari ed importanti motivi, può non ammettere che ai soggetti vincitori vengano risarciti i costi retti per l indennizzo dell intermediatore e per la ricompensa del legale.
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Vincoli dell Intermediatore. In quest ambito non si può delineare tutta la norma nel settore dell intermediazione, di cui sarà tuttavia dato grande spazio pubblicitario pure attraverso i media: quel che è fondamentale evidenziare è la funzione di arbitro neutrale dell intermediatore, il quale, come stabiliscono gli articoli 9 e 10 della legislazione, ha il dovere di segretezza riguardo alle comunicazioni ed alle notizie ottenute dai soggetti durante la procedura: principalmente
“Riguardo alle comunicazioni ed alle notizie ottenute durante le sedute separate e previo accordo del soggetto notificante o da cui arrivano le notizie, l intermediatore deve inoltre garantire segretezza nei riguardi di altri soggetti” (art. 9).
Ciò vuol dire che l intermediatore, quando lo ritiene necessario, può pure incontrare ciascun soggetto in un contesto separato, ma tutto quello che ciascun soggetto comunicherà all intermediatore sarà caratterizzato dalla riservatezza e l intermediatore potrà comunicare soltanto quello che il soggetto dichiarante desidererà far conoscere all altro, allo scopo di trovare un accordo per risolvere la contesa.
Inoltre l intermediatore, come decreta l art. 10, non può essere interpellato a testimoniare sulle comunicazioni e sulle notizie (avute dai soggetti nella stadio della intermediazione) nel seguente processo che dovesse avvenire di fronte al giudice qualora vi fosse un esito negativo dell intermediazione, cosi come siffatte comunicazioni e notizie non potranno essere usate durante il processo, a meno che vi sia l assenso del soggetto dichiarante o da cui giungono le notizie.
Dunque riserbo e discrezione a livello totale da parte del intermediatore.
E fondamentale evidenziare che tale procedura gode di determinati sconti fiscali: l art. 17 sancisce che “tutti le notizie, notifiche e procedure inerenti il percorso di intermediazione sono dispensate dalla marca da bollo e da ogni versamento, imposta o diritto di qualsiasi genere.
L atto d intesa è dispensato dall imposta di registro entro il limite di 50.000 euro, diversamente l imposta è obbligatoria per la parte di eccedenza”.