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Il suddetto illecito è sanzionato, a querela della parte lesa, con la detenzione fino a tre anni e con un ammenda massima di 1.032 euro. Se l azione ha a oggetto beni controllati a titolo di custodia obbligatoria, la sanzione è più pesante. Si prosegue d ufficio, se occorrono alcune particolari condizioni di aggravamento.

Ben differente è la fattispecie consistente nell acquisizione di merce rubata (art. 648 c.p.) che si ha nel caso in cui qualcuno, allo scopo di assicurare a se stesso o a terzi un guadagno, compera, riscuote o nasconde contanti o beni derivati dal compimento di un illecito, o ad ogni modo interviene per farli comprare, riscuotere o nascondere.

Tale illecito è perseguito con la detenzione da due a otto anni e con un ammenda da 516 a 10.329 euro. La punizione è della detenzione fino a sei anni e dell ammenda massima di 516 euro, quando il gesto è di specifica inconsistenza.

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L illecito di acquisizione di merce rubata si ha anche nel caso in cui chi ha compiuto il reato, da cui i contanti o i beni derivano, non è incriminabile o condannabile, o se non sussistono presupposti di perseguibilità connesse a questo reato.

Raggiro, inganno con mezzi informatici

Ha luogo l illecito di truffa (art. 640 c.p.) nell ipotesi in cui un soggetto, con inganni o frodi, incitando terzi a fare sbagli, ottiene per sé o per terzi un illegittimo guadagno derivante da danneggiamenti ad altri.

La truffa è sanzionata con la detenzione da sei mesi a tre anni e con l ammenda da cinquantuno a milletrentadue euro. La punizione consiste nella detenzione da uno a cinque anni e dell ammenda da trecentonove a millecinquecentoquarantanove euro nei casi in cui:

la truffa è danneggia lo Stato o di un altro organo pubblico o con l alibi di rendere esente qualcuno dall obbligo del servizio militare;

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la truffa è compiuta producendo alla parte lesa la paura di una minaccia inesistente o l ingannevole persuasione a dover svolgere una disposizione dell Autorità.

Il reato è perseguibile a querela della parte lesa, eccetto che abbia luogo una delle suddette condizioni o un altro requisito di aggravamento.

L art 640-bis c.p. stabilisce per di più la fattispecie della truffa acutizzata per l ottenimento di concessioni pubbliche che si ha se l azione di cui all articolo 640 c.p. concerne concorsi, sovvenzioni, prestiti facilitati o altri servizi della medesima specie, ad ogni modo qualificati, elargiti o forniti dallo Stato, da altri organismi pubblici o comunitari.

In queste condizioni la punizione consiste nella detenzione da uno a sei anni e si prosegue d ufficio. Un altro specifico caso di truffa (di tipo informatico) è disciplinato dall art. 640-ter c.p.: chi, modificando in qualsiasi maniera il meccanismo di un impianto informatico o telematico o agendo illegittimamente in qualunque modo su elementi, comunicazioni o applicazioni che sono parte di un impianto informatico o telematico o a esso connessi, assicura a sé o a terzi un illegittimo guadagno con danneggiamenti di altri, è sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni e con un ammenda da cinquantuno a milletrentadue euro.

La punizione è la detenzione da uno a cinque anni e l ammenda da trecentonove a millecinquecentoquarantanove euro se il gesto è compiuto danneggiando lo Stato o un altro organismo statale o con l alibi di rendere esente qualcuno dall obbligo militare, o se il gesto è compiuto con uso smodato del ruolo di addetto all impianto. Il reato è perseguibile a querela della parte lesa, eccetto che vi sia qualche condizione di aggravamento.