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Quali sono gli illeciti a livello informatico?

Grazie ad un ordinamento a livello comunitario (R[9]89), la legge 547/93 ha inserito nella nostra legislazione diversi illeciti (denominati informatici) contraddistinti dall intuizione che l azione illegale abbia come effetto o strumento dell illecito un apparato informatico o a livello telematico.

Siffatte attuali tipologie di illecito riguardano:

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Azione arbitraria dei propri motivi (art. 392 c.p.)

Tentativo criminoso a strutture di pubblico servizio (art. 420 c.p.)

Documentazioni informatiche false (art. 491-bis c.p.)

Accesso illegale ad un apparato informatico (art. 615-ter c.p.)

Possesso e emissione illegale di codici di accessibilità (art. 615-quater c.p.)

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Emissione di programmi tesi a guastare o bloccare un apparato informatico (art. 615-quinquies c.p.)

Trasgressione della corrispondenza e delle informazioni a livello informatico e telematico (art. 616, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies c.p.)

Diffusione di documentazioni segrete (art. 621 c.p.)

Diffusione a distanza di documenti (art. 623-bis c.p.)

Danno di apparati a livello informatico o telematico (art. 635-bis c.p.)

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Truffa informatica (art. 640-ter c.p.).

Si può essere soggetto ad una calunnia via Internet?

La legge 547/93, che ha inserito nella nostra legislazione diverse attuali circostanze di illecito definite a livello generico come "reati informatici", non ha tuttavia inserito nulla rispetto alla eventualità di aggiungere pure l illecito di calunnia generato a livello informatico o telematico.

Non è complicato affermare, però, che le tipologie di illecito in base agli artt. 594 (oltraggio) e 595 (calunnia) del codice penalista, sono abbastanza generali da riguardare anche tutti quelle condotte ingiuriose che avvengono mediante i sistemi informatici e le attuali tecnologie comunicative generiche (SMS, Chat, Newsletter e cosi via).

La stessa Cassazione, in una nuova disposizione, conferma siffatta decisione, annunciando che è perfino evidente che "gli illeciti stabiliti dagli articoli 594 e 595 codice penale si possano compiere pure attraverso i mezzi telematici o informatici; basti fare riferimento alle e-mail, per capire che è sicuramente probabile che un soggetto, mandando a più soggetti messaggi tesi ad insultare una persona, attui il tradizionale comportamento del reato di oltraggio (se il ricevente è la medesima persona offesa) o di calunnia (se i riceventi sono soggetti diversi)" (cass. sez. V penale, 27.12.2000, n. 4741).

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La Cassazione asserisce, principalmente, che l illecito di calunnia si realizza quando il messaggio viene colto da persone che siano terzi rispetto al soggetto che lo invia ed alla persona oltraggiata. Non è difatti utile il nesso tra l ingiuria e la sua ricezione "ben potendo i riceventi essere anche molto lontani tra loro, ossia dall agente".

Da quanto detto, si può affermare che la calunnia e l oltraggio, non solo attraverso l e-mail, ma possono verificarsi anche gli svariati apparati informatici: le mailing list, i periodici informatici, le newsgroup, il Web e le chat.

Che diritti sono previsti per chi compera beni o prestazioni su Internet?

Il D. legislativo 22.5.1999, n. 185, inerente la tutela degli utenti in ambito di stipule contrattuali a distanza, prevede che l utente, in tempo adeguato, prima che si concluda qualsiasi stipula contrattuale a distanza, ha bisogno di ottenere i seguenti dati (art. 3):

nominativo del fornitore e, quando sono previsti contratti che presumono la paga anticipata, bisogna saperne anche il domicilio;

particolarità del bene o della prestazione;

costo del bene o della prestazione, incluse le tasse;

costo di recapito;

regolamento per effettuare il pagamento, la consegna e qualsiasi altra modalità di attuazione del contratto;

sussistenza del diritto di recessione o di rifiuto del medesimo ai sensi dell articolo 5, co. 3;

modi e tempi relativi alla riconsegna o al prelievo del bene in presenza del diritto di recessione;

prezzo dell utilizzazione delle regole comunicative a distanza, quando è quantificato su una base differente dalla prezzo base;

tempo di durata dell offerta e del costo;

tempo minimo del contratto in ambito di contratti per la fornitura di beni o servizi in maniera costante o regolare.

Le disposizioni di cui al comma 1, il cui fine a livello commerciale deve essere indubbio, devono essere enunciate in maniera esatta e chiara, con qualsiasi strumento conforme alla tecnologia comunicativa attuata a distanza, tenendo conto soprattutto delle regole di fiducia e di onestà in ambito di negoziazioni a livello commerciale, determinate in relazione al bisogno di difesa delle classi di consumatori principalmente indifesi.

In situazioni di avvisi telefonici, il nominativo del fornitore e il fine commerciale della comunicazione telefonica devono essere espressi in maniera esplicita all inizio della dialogo con il consumatore, altrimenti pena la nullità contrattuale.

Nella situazione di utilizzo di regole che permettono un dialogo a livello individuale, i dati di cui al comma 1 vengono esplicati, laddove il consumatore ne faccia espressa richiesta, in italiano.

In siffatta circostanza, vengono esplicate nella medesima lingua anche la garanzia e le successive comunicazioni in base all art. 4.