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Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) Nel caso in cui le azioni elencate dagli artt. 318 e 319 c.p. sono portate a termine al fine avvantaggiare o recare danno ad un soggetto implicato in un processo di tipo civile, penale o amministrativo, la punizione consiste nella detenzione da tre a otto anni.
Nel caso in cui l azione comporta l illegittima sanzione di un soggetto alla detenzione per un periodo non più lungo di cinque anni, la punizione consiste è nella carcerazione da quattro a dodici anni; se invece comporta l illegittima sanzione alla detenzione per un periodo maggiore a cinque anni o al carcere a vita, la punizione è la detenzione da sei a venti anni.
Art. 320 c.p. (Corruzione di soggetto addetto a un pubblico servizio) Le prescrizioni dell art. 319 sono valide anche per l addetto di una pubblica occupazione; quelle di cui all art. 318 c.p. sono valide anche per il soggetto addetto a un pubblico servizio, nel caso in cui ricopre l incarico di pubblico dipendente.
Ad ogni modo, le sanzioni sono diminuite in misura non maggiore di un terzo.
Art. 321 c.p. (sanzioni per chi corrompe). Le sanzioni fissate dal primo comma dell articolo 318, nell art. 319, nell art. 319-bis, nell articolo 319-ter e nell art. 320 c.p. riguardo ai succitati casi degli artt. 318 e 319 c.p., sono valide anche per chi concede o garantisce al pubblico funzionario o all addetto a una pubblica mansione contanti o altri proventi.
Art. 322 c.p. (incitamento alla corruzione) Chi concede o assicura contanti o altri proventi che non spettano a un pubblico funzionario o a un addetto a una pubblica mansione che ricopre il ruolo di pubblico dipendente, per spingerlo a eseguire un azione del suo impiego, è sottoposto, se la concessione o la garanzia non sia accolta, alla sanzione decretata dal primo comma dell art. 318 c.p., diminuita di un terzo.
Se la concessione o la garanzia è data per persuadere un pubblico funzionario o un addetto a una pubblica funzione a tralasciare o a rinviare un azione relativa al suo impiego, o a compiere un azione contrapposta ai suoi oneri, il responsabile è sottoposto, se la concessione o la garanzia non sono accolte, alla sanzione decretata dall art. 319 c.p., diminuita di un terzo.
La sanzione esposta dal primo comma è valida per il pubblico funzionario o all addetto a una pubblica funzione che ricopre l incarico di pubblico dipendente che richiede una garanzia o concessione di contanti o altri proventi da parte di un soggetto privato per gli scopi elencati dall art. 318 c.p.
La sanzione prevista dal secondo comma è valida per il pubblico funzionario o l addetto a una pubblica funzione che richiede una garanzia o pagamento di contanti o altri proventi da parte di un soggetto privato per gli scopi elencati dall art. 319 c.p.
Art. 322-bis c.p. (furto di denaro pubblico, concussione, corruzione e incitamento alla corruzione di componenti degli organismi comunitari e di funzionari comunitari di Stati terzi). Le prescrizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, sono valide anche per:
i componenti della Commissione Europea, dell organo Parlamentare europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti dell Unione Europea;
gli impiegati e gli addetti ingaggiati per contratto in base all atto costitutivo dei burocrati dell Unione Europea o del sistema adottabile per gli addetti comunitari;
i soggetti incaricati dagli Stati membri o da tutti gli organismo di natura pubblica o privata presso l Unione Europea, che ricoprano ruoli equivalenti a quelli degli impiegati o addetti dell Unione Europea;
i componenti e i responsabili di organi nati in attuazione delle Convenzioni istitutive dell Unione Europea;
i soggetti che, in altri Stati membri della Comunità Europea, ricoprono incarichi o mansioni equivalenti a quelle dei pubblici funzionari e degli addetti a una pubblica funzione.